Sez. L, Sentenza n. 14517 del 21/06/2007 (Rv. 598742 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Interruzione della prescrizione - Dichiarazione orale resa in giudizio al difensore della controparte - Idoneità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall'art. 2943 cod.civ. comma terzo non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione -che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo - non abbia forma scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)