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Sez. L, Sentenza n. 14517 del 21/06/2007 (Rv. 598742 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Interruzione della prescrizione - Dichiarazione orale resa in giudizio al difensore della controparte - Idoneità.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598742-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall'art. 2943 cod.civ. comma terzo non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione -che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo - non abbia forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)