Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007 (Rv. 598978 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI | Esercizio dell'azione da parte del creditore nei confronti di uno solo dei condebitori - Ripartizione interna delle responsabilità tra i condebitori - Gravità delle rispettive colpe ed efficienza causale delle rispettive condotte - Pronuncia del giudice - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)