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Sez. L, Sentenza n. 6453 del 11/12/1979 (Rv. 403188 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - OBBLIGHI DELL'ENPAS - EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO - TERMINI - RITARDO - INTERESSI - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1979-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403188-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - OBBLIGHI DELL'ENPAS - EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO - TERMINI - RITARDO - INTERESSI - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETA.*

Poiche, in base all'art 26 DPR 29 dicembre 1973 n 1032, che costituisce il tu delle norme previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato (norme in cui sono state trasfuse le precedenti Disposizioni dell'art 14 DPR 28 dicembre 1970 n 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello stato, come pure quelle ad ordinamento autonomo) sono stabiliti, nei riguardi dell'ENPAS, termini perentori per l'emissione del mandato di pagamento relativo all'indennita di buonuscita, con decorrenza dalla ricezione della documentazione amministrativa (progetto di liquidazione e copia autentica dello stato di servizio), e venuta a cessare, con riferimento alla detta materia, l'efficacia di tutte le norme, comprese quelle sulla contabilita generale dello stato, con essa incompatibili (art 26 uc). Pertanto, la scadenza del predetto termine, di cui al citato art 26 DPR n 1032 del 1973, comporta con il diritto soggettivo dell'ex dipendente pubblico la mora solvendi dell'ENPAS nei suoi confronti ed il conseguente Obbligo degli interessi ex art 1282 cod civ. (Conf 510/79, mass n 396627; (Conf 142/79, mass n 396206; (Conf 5330/78, mass n 395101; (Conf 4127/78, mass n 393751).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 619 CORTE COST., Regio Decr. 07/06/1928 num. 1369, DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)