Sez. L, Sentenza n. 4229 del 25/06/1986 (Rv. 447001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SUCCESSIVO AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA - OBBLIGO DEL DATORE DI ESAMINARE LA RICHIESTA E COMUNICARE LA RELATIVA DECISIONE - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SUCCESSIVO AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA - OBBLIGO DEL DATORE DI ESAMINARE LA RICHIESTA E COMUNICARE LA RELATIVA DECISIONE - PORTATA.*
Con riguardo alla norma del contratto collettivo post-corporativo di diritto comune (nella specie, art. 38 C.C.n.L. 22 giugno 1978 per i dipendenti della S.i.P.) che preveda la possibilità, per il lavoratore che abbia superato il periodo di comporto per malattia, di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, il datore di lavoro, pur non sussistendo un suo Obbligo di accogliere la domanda, ha però l'Obbligo di esaminarla e di comunicare al lavoratore la decisione adottata, con conseguente contemporanea quiescenza del dovere del lavoratore di riprendere il servizio fino a che non gli sia comunicata la decisione. (V 444/84, mass n 432671; (V 538/84, mass n 432763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 22/06/1978 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)