diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5171 del 10/10/1972 Ud. (dep. 30/06/1973) Rv. 124476 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - MANCANZA DI DOLO SULL'INGIUSTIZIA DEL PROFITTO - CONVINZIONE, ANCORCHE ERRONEA, DELLA LEGITTIMITA DELLA PRETESA - CONFIGURABILITA DEL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - POSSIBILITA DI RICORSO AL GIUDICE - DEVE SUSSISTERE OBIETTIVAMENTE.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124476-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - MANCANZA DI DOLO SULL'INGIUSTIZIA DEL PROFITTO - CONVINZIONE, ANCORCHE ERRONEA, DELLA LEGITTIMITA DELLA PRETESA - CONFIGURABILITA DEL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - POSSIBILITA DI RICORSO AL GIUDICE - DEVE SUSSISTERE OBIETTIVAMENTE.*

Nel delitto di estorsione il dolo si estende necessariamente alla ingiustizia del profitto, elemento costitutivo dello schema legale del reato: esso deve essere escluso ed il fatto puo essere qualificato come Esercizio arbitrario delle proprie ragioni nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole, se pure eventualmente errata, della legittimita della propria pretesa. Ma, in tal caso, la possibilita del ricorso al giudice, al fine della configurazione della minore responsabilita per il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve esistere obiettivamente, in base all'ordinamento giuridico, e non puo essere valutata solo con riguardo all'opinione soggettiva dell'agente: l'errore, in quanto avente ad oggetto una norma extra-penale che costituisce il presupposto del precetto penale, in esso inserendosi e completandolo, e irrilevante e non puo avere efficacia di scusante, a norma del combinato disposto degli artt 5, 47 commi secondo e terzo cod pen. (V 117287, 117286, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)