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Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 (Rv. 570566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice di appello ex art. 354 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Annullamento in sede di legittimità delle pronunce emesse con rinvio al giudice di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Qualora si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né dal giudice di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., risulta viziato l'intero procedimento, sicché il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell'art.383 ultimo comma cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)