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Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007 (Rv. 599201 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello - A norma dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Annullamento in sede di giudizio per cassazione anche di ufficio delle pronunce emesse, con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599201-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento -anche d'ufficio- delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)