Sez. L, Sentenza n. 6080 del 05/07/1997 (Rv. 505765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Elemento soggettivo - Condotte direttamente lesive delle libertà e dei diritti sindacali - Accertamento in concreto - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello "statuto dei lavoratori".
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)