Sez. 5, Sentenza n. 15648 del 09/07/2014 (Rv. 632232 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Notifica successiva alla scadenza del termine - Necessità - Adozione dell'atto prima della scadenza del termine - Possibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo, in quanto l'atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell'Amministrazione ed è inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva, sicché non sussiste alcuna violazione ove l'atto sia stato formato e sottoscritto prima dello spirare del termine ma notificato successivamente alla sua scadenza.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)