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Sez. 1, Sentenza n. 5433 del 21/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206067 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Presunzione di pericolosità e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere per taluni delitti - Superamento per il solo fatto che trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione quale "collaboratore di giustizia" - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206067-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il fatto che taluno sia stato ammesso allo "speciale programma di protezione" previsto dagli artt. 9 e segg. del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, a favore di coloro che collaborino con la giustizia, non implica, di per sè, il venir meno, nei confronti del medesimo soggetto, qualora questo sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti compresi fra quelli indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., della presunzione di pericolosità e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare stabilita da detta ultima disposizione di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 9, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)