Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 12/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200242 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Ammissibilità (limiti) | Intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora - Sussistenza di fondati motivi di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa - Successivo accertamento dell'effettiva sussistenza di detta attività - Necessità - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Ammissibilità (limiti)
L'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia "fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa", non postula affatto che detta attività risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente "ratio legis"), che dell'attività in questione potesse, con giudizio "ex ante", ragionevolmente ritenersi la sussistenza all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)