Sez. 6, Sentenza n. 36770 del 09/06/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226333 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Luogo di privata dimora - Limiti di tempo - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
In tema di intercettazioni, l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., nel consentire quelle di comunicazioni tra presenti anche nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, non pone, con riguardo all'ammissibilità, né speciali limiti di tempo, oltre quelli di carattere generale presupposti dall'art. 267, comma 2, stesso codice, né condizioni diverse da quella del fondato sospetto del contestuale svolgimento, nel privato domicilio, dell'attività criminosa. Ne consegue che per la legittimità e utilizzabilità dell'intercettazione si richiede l'urgenza, ma non l'immediatezza di essa, né rileva che l'attività criminosa debba compiersi autonomamente ovvero ad iniziativa della parte offesa o di altri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)