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Sez. 1, Sentenza n. 23650 del 20/12/2012 (Rv. 624683 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto illecito posto in essere da più soggetti - Responsabilità solidale - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Dipendenza tra i rapporti - Condizione - Procedura espropriativa - Impresa delegata alla procedura espropriativa ed alla esecuzione dei lavori ed ente titolare del potere espropriativo - Interdipendenza - Limiti.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624683-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autorità di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)