diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014 (Rv. 631884 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Rito camerale - Termine ordinatorio per la notifica del ricorso - Inosservanza - Costituzione del convenuto - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Improcedibilità del reclamo - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631884-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)