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Sez. 1, Sentenza n. 25211 del 08/11/2013 (Rv. 628223 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - Funzione - Instaurazione del contraddittorio - Inosservanza - Mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Fissazione di un nuovo termine - Necessità - Costituzione dell'appellato - Efficacia sanante "ex tunc" di tale costituzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628223-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l'impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest'ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell'udienza ivi fissata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)