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Sez. L, Sentenza n. 15498 del 11/06/2008 (Rv. 603527 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Esercizio di fatto di mansioni superiori - Effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica - Esclusione - Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Retribuzione corrispondente alla qualifica formalmente rivestita - Riferimento al trattamento economico spettante per lo svolgimento delle mansioni superiori - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603527-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell'indennità di buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)