Sez. 6, Sentenza n. 10786 del 14/07/1998 Ud. (dep. 16/10/1998) Rv. 213053 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione - Fatta mediante rinvio alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria - Sufficienza - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è sufficiente la motivazione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma valuti criticamente e recepisca come propri gli argomenti addotti nei suddetti atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)