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Sez. 6, Sentenza n. 10786 del 14/07/1998 Ud. (dep. 16/10/1998) Rv. 213053 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione - Fatta mediante rinvio alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213053-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è sufficiente la motivazione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma valuti criticamente e recepisca come propri gli argomenti addotti nei suddetti atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)