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Sez. 2, Sentenza n. 2873 del 21/04/1997 Cc. (dep. 10/10/1997) Rv. 208757 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione - Requisiti - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208757-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la loro natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni consistente nel richiamo alle dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ai rapporti di polizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)