Sez. 3, Sentenza n. 6231 del 23/05/1997 Ud. (dep. 26/06/1997) Rv. 208634 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione - Requisiti - Relativa mancanza - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Fattispecie: motivazione insufficiente e sua deducibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche deve essere analitica e specifica; essa, in particolare, deve dare adeguata ragione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini: il primo requisito concerne la rilevanza della questione penale oggetto del procedimento, occorrendo, perché sia consentita la limitazione della riservatezza delle comunicazioni, la configurabilità di una seria e concreta ipotesi criminosa; il secondo attiene all'effettiva utilità dei risultati, poiché l'intercettazione può essere autorizzata qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si configurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili. All'accertata mancanza di siffatta motivazione del decreto autorizzativo consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non sufficientemente motivato un decreto autorizzativo, non contenente motivazione autonoma bensì "per relationem", basato sulla richiesta del Pubblico Ministero e sui rapporti informativi elaborati dagli investigatori, osservando altresì che l'inutilizzabilità comminata per il difetto di motivazione non è assimilabile, come voluto dai giudici di merito, alle nullità relative quanto agli sbarramenti stabiliti per la loro deducibilità, trattandosi di sanzione processuale di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)