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Sez. 6, Sentenza n. 6688 del 06/05/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154454 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ACCUSA ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FALSAMENTE INCOLPATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154454-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ACCUSA ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FALSAMENTE INCOLPATO - SUFFICIENZA.*

Per la configurabilità del delitto di calunnia non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, bastando che la falsa incolpazione contenga in se gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'Azione penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente individuabile. (Conf mass n 145033; (Conf mass n 144156).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)