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Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 08/05/1971 (Rv. 351500 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER OTTENERE LA COSTITUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI UNA RENDITA VITALIZIA EX LEGGE N 1338 DEL 1962 - PARTECIPAZIONE DELL'INPS - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351500-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER OTTENERE LA COSTITUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI UNA RENDITA VITALIZIA EX LEGGE N 1338 DEL 1962 - PARTECIPAZIONE DELL'INPS - NECESSITA.*

Nel giudizio proposto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere la condanna, nel caso di prescrizione dei contributi assicurativi, alla Costituzione, in suo favore, di una rendita vitalizia pari all'ammontare della pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti, ai sensi dell'art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338, e necessaria la partecipazione dell'INPS al quale incombe l'Onere di accertare l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonche la misura della retribuzione corrisposta allo assicurato, al fine di evitare frodi ed abusi. (V 3037'69, mass n 342946).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)