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Sez. L, Sentenza n. 17992 del 16/12/2002 (Rv. 559279 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione rapporto - Fatto costitutivo del relativo diritto - Cessazione del rapporto - Ulteriori condizioni previste dall'art. 1751 cod. civ. (come modificato dall'art. 4 D.Lgs. n. 303 del 1991 e dall'art. 5 D.Lgs. n. 65 del 1999) - Fatti impeditivi - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559279-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzie di cui all'art. 1751 cod. civ., nel testo di cui all'art. 4 D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto e la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, e in particolare il recesso ad iniziativa dell'agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto, l'agente non ha l'onere di provare l'effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l'esistenza di una giusta causa di dimissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)