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Sez. 6, Sentenza n. 3556 del 28/09/2000 Cc. (dep. 07/11/2000) Rv. 217289 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di contrabbando doganale - Concessione della estradizione - Possibilità - Limiti - In relazione alle ipotesi di punibilità del fatto con sanzione amministrativa secondo la previsione dell'art. 25 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 con riferimento alla entità dei diritti evasi - Sussistenza - Fattispecie in tema di estradizione per la Norvegia.
Stato
decisa il 2000-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217289-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

A seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale operata dall'art. 25 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti, costituisce illecito amministrativo se l'ammontare di detti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano le circostanze indicate dall'art. 295, comma secondo, come previsto dall'art. 295 bis, introdotto dall'art. 25 d. lgs. cit. Ai fini della estradizione per l'estero, assume, quindi, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea in tema di estradizione, concernente i reati fiscali, importanza decisiva che la concreta fattispecie dell'illecito secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che dà vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, a un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno riferito alla pena edittale massima. (Nel caso è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'estradizione, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 295, comma secondo, lett. C, per la quale il reato è sanzionato con la pena della reclusione da tre a cinque anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 5, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. C, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)