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Sez. 6, Sentenza n. 17406 del 18/04/2012 Cc. (dep. 09/05/2012) Rv. 252505 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di contrabbando doganale - Concessione della estradizione - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252505-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, a seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale operata dall'art. 25 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, assume importanza decisiva, ai sensi dell'art. 5 Convenzione Europea di estradizione, concernente i reati fiscali, che la concreta fattispecie dell'illecito, secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che dà vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, ad un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno, riferito alla pena edittale massima. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione processuale formulata dalla Russia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 25, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 5, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)