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Sez. 1, Sentenza n. 43082 del 07/11/2024 Cc. (dep. 26/11/2024) Rv. 287150-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Causa ostativa costituita dal necessario rispetto del diritto alla vita privata e familiare dell'interessato - Sussistenza - Intervenuta abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287150-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1 lett. C), Legge 05/05/2023 num. 50, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)