Sez. 1, Sentenza n. 16383 del 15/03/2019 Cc. (dep. 15/04/2019) Rv. 275245 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Cause ostative - Tassatività - Esclusione - Seria patologia cronica - Rilevanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non può essere eseguito qualora dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo; ne consegue che, anche in caso di seria patologia cronica del condannato, il giudice è tenuto a verificare in concreto, esercitando i poteri istruttori di cui dispone, se e con quali effetti l'espulsione possa privare il predetto di cure irrinunciabili, pur diverse da quelle di pronto soccorso e di medicina di urgenza. (Fattispecie relativa a condannato affetto da HIV in cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione limitandosi a considerare che tale patologia era sotto controllo farmacologico dal 2015).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)