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Sez. 3 - , Sentenza n. 19662 del 19/03/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275960 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Condizioni ostative - Serio pericolo di sottoposizione nel Paese d'origine alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275960-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza personali, non può trovare esecuzione il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora sussista il serio pericolo che il destinatario sia sottoposto nel paese d'origine alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti, senza che assuma rilievo, in tal caso, la valutazione relativa alla gravità del fatto ed alla pericolosità sociale del reo. (Fattispecie relativa ad un condannato che ha allegato di essere titolare di un permesso per protezione sussidiaria e di essere sottoposto a serio rischio per l'incolumità, nel paese di origine, in ragione del credo religioso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)