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Sez. 3, Sentenza n. 1265 del 18/02/1983 (Rv. 426048 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA ADOZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO IN UNA CAUSA AGRARIA - CONSEGUENZE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426048-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA ADOZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO IN UNA CAUSA AGRARIA - CONSEGUENZE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

La mancata adozione del nuovo rito del lavoro in una causa agraria può essere dedotta come motivo di impugnazione solo quando la diversità del rito abbia inciso sulla Determinazione della Competenza in senso proprio o sul regime delle prove o sulle facoltà di cui le parti dispongono per l'Esercizio del loro diritto di difesa, sempre, però, che, in relazione a ciò, siano denunciati specifici effetti di tale incidenza. (V 5717/81, mass n 416412; (V 4872/79, mass n 401500; (V 4157/79, mass n 400663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)