Sez. 1, Sentenza n. 1876 del 24/02/1994 (Rv. 485437 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere | Disciplina ex art. 2 della legge n. 1737 del 1973 - Vigenza - Revisione dei prezzi - Regime legale - Pattuizioni derogative - Nullità.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere
In tema di appalto di opera pubblica, nel vigore della norma di cui all'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 1737, la facoltà (ora soppressa dall'art. 3 del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992) dell'amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi non ammetteva deroghe pattizie - nel senso che la revisione non poteva essere preventivamente esclusa o, all'opposto, resa obbligatoria, né essere regolata con modalità difformi, in tutto o in parte, dal regime legale - con conseguente nullità delle pattuizioni derogative, attesa la imperatività della norma in esame, quale che ne fosse il contenuto e, quindi, anche se attinenti non all'"an" ma al "quantum".
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1973 num. 1737 art. 2, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)