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Sez. U, Sentenza n. 22903 del 14/11/2005 (Rv. 586124 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Appalto di lavori pubblici - Prezzo - Revisione - Mera facoltà della pubblica amministrazione appaltante - Pattuizioni derogative - Nullità - Conseguenze - Domanda dell'appaltatore fondata sul riconoscimento della revisione in base a clausola contrattuale - Compromettibilità ai sensi dell'art. 6, secondo comma, legge n. 205 del 2000 - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586124-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In tema di appalto di lavori pubblici, la facoltà (inizialmente prevista dall'art. 1 d.lgs. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 per i soli lavori relativi ad opere pubbliche, quindi estesa alle forniture ed ai servizi pubblici dall'art. 33, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed infine soppressa dall'art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv., con modif., nella legge 8 agosto 1992, n. 359) dell'amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi non ammette, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 1737, deroghe pattizie, con conseguente invalidità delle clausole contrattuali dirette a vincolare la P.A. committente al riconoscimento del diritto alla revisione; pertanto, posto che prima di tale riconoscimento la posizione giuridica dell'appaltatore è di interesse legittimo, la domanda di compenso per revisione prezzi, fondata su una siffatta clausola contrattuale, resta fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che consente l'arbitrato rituale di diritto per le controversie sui (soli) diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo - anche nei casi in cui detta norma sia applicabile (riguardando questione attinente alla giurisdizione e dovendosi ammettere la giurisdizione del giudice adito, originariamente privo di essa, che l'abbia tuttavia conseguita per effetto di legge entrata in vigore nel corso del giudizio) ai giudizi di impugnazione del lodo arbitrale introdotti prima della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33 com. 5, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)