Sez. 1, Sentenza n. 4684 del 21/07/1981 (Rv. 415402 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL CONVENUTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CHIAMATO - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA DI GARANZIA - INFLUENZA SULL'AUTONOMA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DOMANDA PRINCIPALE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL CONVENUTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CHIAMATO - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA DI GARANZIA - INFLUENZA SULL'AUTONOMA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DOMANDA PRINCIPALE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
Qualora l'atto di chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, introduca una domanda di garanzia impropria, fondata su un distinto rapporto giuridico fra chiamante e chiamato, la improcedibilita di tale domanda, di garanzia derivante dalla dichiarazione di fallimento del chiamato e dalla conseguente non esperibilita di pretese creditorie nei suoi confronti al di fuori della Sede concorsuale, non si riflette sull'autonoma controversia relativa alla domanda principale dell'attore contro il convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)