Sez. 5, Sentenza n. 30782 del 30/12/2011 (Rv. 620989 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Imposte versate in eccedenza - Errore non desumibile dalla dichiarazione - Ripetizione degli importi indebitamente versati - Ammissibilità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte, in base ai principi di buona fede e di tutela dell'affidamento riconosciuti dallo Statuto del contribuente approvato con la legge 27 luglio 2000, n. 212, va riconosciuto al contribuente il diritto alla ripetizione delle imposte indebitamente versate per l'errore, anche se quest'ultimo non è evincibile direttamente dalla dichiarazione dei redditi ma dal bilancio o dai suoi allegati.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)