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Sez. 1, Sentenza n. 4239 del 02/05/1994 (Rv. 486448 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione dalle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Dichiarazione dei redditi - Interessi passivi - Omessa indicazione per errore sulla detraibilità degli stessi - Conseguente maggiore imposta versata - Rimborso - Reclamabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486448-01

Riscossione delle imposte - Riscossione dalle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere

Il rimborso di quanto direttamente versato sulla scorta della dichiarazione dei redditi, non può essere reclamato dal contribuente opponendo fatti non enunciati in detta dichiarazione, quale il pagamento di interessi passivi che assuma di non aver indicato per averli erroneamente ritenuti non detraibili, atteso che l'art. 38 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 accorda rilevanza all'errore, al fine di detto rimborso, solo se "materiale", vale a dire evincibile dalla stessa denuncia annuale e dai dati con essa forniti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)