Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 09/04/1997 (Rv. 503603 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Imposte versate in base ad una dichiarazione errata - Non desumibilità dell'errore dalla dichiarazione - Ripetizione dell'imposta erroneamente versata - Ammissibilità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Il rimborso di quanto versato sulla scorta della dichiarazione dei redditi può validamente fondarsi sulla deduzione di un errore di fatto non percepibile dalla lettura della sola dichiarazione, ma dimostrabile mediante la prospettazione di circostanze ulteriori e diverse da quelle indicate a suo tempo nella dichiarazione medesima.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)