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Sez. 2, Sentenza n. 1659 del 16/02/1988 (Rv. 457683 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - ILLECITO DI CARATTERE PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457683-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - ILLECITO DI CARATTERE PERMANENTE.*

La violazione delle norme di edilizia concernenti l'altezza delle costruzioni, la quale - ai sensi dell'art. 872 comma secondo cod. civ. - dà luogo alla sanzione del risarcimento del danno (diversamente dalla violazione della disciplina delle distanze la quale dà luogo anche alla riduzione in pristino), integra un illecito di carattere permanente, sostanziandosi il danno nella privazione dei vantaggi della veduta e dell'aereazione derivanti alle costruzioni sui fondi finitimi dal reciproco rispetto dei limiti massimi di altezza stabiliti e, pertanto, in una situazione di danno che si protrae nel tempo sino alla riduzione dell'edificio, eseguita volontariamente dall'autore della violazione o a lui imposta, entro il limite massimo di altezza consentito, il corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha inizio soltanto da tale momento. (V 1624/80, mass n 405217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 com. 2, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)