Sez. 3, Sentenza n. 1624 del 11/03/1980 (Rv. 405217 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI E FATTO ILLECITO PERMANENTE - DIFFERENZE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI E FATTO ILLECITO PERMANENTE - DIFFERENZE.*
Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilita aquiliana, occorre distinguere tra fatto illecito istantaneo con effetti permanenti e fatto illecito permanente: ricorre la prima ipotesi quando il fatto illecito consiste e si esaurisce in un unico atto, perfezionato o concluso in un tempo (relativamente) istantaneo, pur se da esso derivi un danno permanente; ricorre, invece, la seconda ipotesi quando il fatto illecito consiste in un comportamento, attivo od omissivo, perdurante nel tempo, che produce una violazione ininterrotta del diritto altrui e, percio, un danno permanente. (V 2855/73, mass n 366451; (V 2258/71, mass n 353089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)