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Sez. 1, Sentenza n. 6967 del 25/07/1997 (Rv. 506260 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza dalla violazione - Portata - Carattere permanente della violazione - Conseguenze - Termine iniziale dalla cessazione della permanenza.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506260-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

L'art. 28 (primo comma) della legge n. 689 del 1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata. Peraltro allorché l'illecito - come nell'ipotesi consistente nella realizzazione di opera edilizia abusiva - abbia carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)