Sez. 6, Sentenza n. 24077 del 10/05/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219535 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Nullità prevista dall'art.222 cod.proc.pen. - Nullità relativa - Deducibilità nei termini previsti dall'art.182, comma 2, cod.proc.pen. - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni Circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art.182, comma 2, cod.proc.pen. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile la eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)