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Sez. 3, Sentenza n. 44454 del 08/10/2009 Ud. (dep. 19/11/2009) Rv. 245266 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Violazione dell'art. 222, lett. e), cod. proc. pen. - Natura di nullità relativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245266-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ

È affetta da nullità relativa la nomina, quale perito, di chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso, che resta sanata se non eccepita dalla parte interessata non appena ha notizia del conferimento dell'incarico e, quindi, ancora prima che esso sia adempiuto. (Fattispecie in tema di audizione protetta di un minore, vittima di reati sessuali, svolta dal G.i.p. in sede di incidente probatorio previa designazione di un neuropsichiatra, già nominato consulente tecnico dal P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)