Sez. 6, Sentenza n. 39235 del 04/07/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 257038 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - NOMINA | Violazione delle norme sulla scelta del perito da nominare - Inutilizzabilità della perizia - Esclusione - Nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - NOMINA
La violazione delle norme sulla nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la difesa non ha tempestivamente proposto le proprie censure in merito alle modalità di scelta di un perito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)