Sez. 1, Sentenza n. 12719 del 20/07/2012 (Rv. 623732 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Impugnazione - Art.10 legge n.217 del 1990 - ApplicabilitĂ - Mancata reiterazione nel d.P.R. n.115 del 2002 - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'art.10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, il quale richiamava, ai fini delle impugnazioni, l'art. 6, commi 4 e 5, che consentiva all'interessato che avesse visto rigettata la sua istanza di proporre ricorso davanti al Tribunale o alla Corte d' appello, ai quali apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto di rigetto (il cui provvedimento era poi ricorribile per cassazione, per violazione di legge), non può ritenersi abrogato per effetto dell'omessa reiterazione nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 di un analogo sistema d'impugnazione nell'ambito del processo civile, in base al principio secondo il quale le singole norme di un Testo unico non possono essere interpretate nel senso di modificare la disciplina in senso riduttivo delle tutele sostanziali e procedimentali riconosciute dalla normativa precedente.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)