Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26966 del 15/12/2011 (Rv. 620677 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile - Impugnazione - Applicazione analogica della disciplina penalistica di cui agli artt. 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Fondamento - Conseguenze.
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Al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili per analogia le norme dettate in materia di procedimenti penali, le quali, in virtù del combinato disposto degli artt. 113 e 112, primo comma, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevedono l'impugnazione del decreto di revoca con il ricorso per cassazione ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, dovendo negli altri casi il provvedimento essere impugnato con ricorso al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)