Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011 (Rv. 618348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile - Impugnazione - Applicazione del rimedio di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)