Sez. U, Sentenza n. 1767 del 09/05/1977 (Rv. 385484 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DOMANDA DEL COLTIVATORE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE, DELL'AVVENUTO ACQUISTO DELLA PROPRIETA DEL FONDO IN CONSEGUENZA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NATURA - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI STABILITI DALL'ART 15 COD PROC CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DOMANDA DEL COLTIVATORE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE, DELL'AVVENUTO ACQUISTO DELLA PROPRIETA DEL FONDO IN CONSEGUENZA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NATURA - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI STABILITI DALL'ART 15 COD PROC CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Al fine della Determinazione del valore della causa, i criteri dettati dall'art 15 cod proc civ riguardano esclusivamente le azioni reali, e, pertanto, non sono applicabili in ordine alla domanda del coltivatore di fondo rustico, rivolta all'accertamento, nei confronti del concedente, dell'avvenuto acquisto della proprieta del fondo medesimo, per effetto dell'Esercizio del diritto di prelazione di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, in quanto detta domanda ha natura personale. (V 2039/70, mass n 348128).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)