Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 15/10/1970 (Rv. 348128 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - EFFETTI - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA IN ORDINE AI PRESUPPOSTI - NATURA PERSONALE AD REM DELL'AZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERIO EX ARTT 18, 19 E 20 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - EFFETTI - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA IN ORDINE AI PRESUPPOSTI - NATURA PERSONALE AD REM DELL'AZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERIO EX ARTT 18, 19 E 20 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Il diritto di prelazione e quello conseguenziale di riscatto, a favore dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, del colono parziario o a compartecipazione, previsti dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, per l'ipotesi di trasferimento volontario a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo, hanno la stessa natura e gli stessi effetti dei corrispondenti diritti concessi ai coeredi dall'art 732 cod civ ed al concedente il diritto di enfiteusi dall'art 966 cod civ. presupposti per l'Esercizio del diritto di prelazione sono la proposta di alienazione del fondo, fatta dal proprietario o concedente allo affittuario coltivatore diretto, o mezzadro ecc, e l'accettazione della medesima entro il termine di legge (trenta giorni). Presupposti per l'Esercizio del diritto potestativo di riscatto del fondo dall'acquirente sono la mancata notificazione da parte del proprietario della proposta di alienazione o la indicazione di un prezzo superiore a quello indicato nel contratto di compravendita. Qualora tra il titolare del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, da una parte, ed il proprietario venditore ed il terzo acquirente, dall'altra, sorga controversia sulla esistenza dei presupposti per l'Esercizio dei diritti predetti, la lite viene ad avere ad oggetto l'accertamento del perfezionamento avvenuto o non del negozio che porta alla sostituzione dell'affittuario, colono o mezzadro al terzo acquirente, per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia con effetto ex tunc. L'Azione, pertanto, almeno ai fini della Determinazione del giudice competente per territorio, va qualificata personale ad rem e non gia reale, con la conseguenza che non trova applicazione il criterio dell'art 21 cod proc civ, ma vanno applicati i criteri degli artt 18, 19 e 20 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 966, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)