Sez. L, Sentenza n. 17165 del 27/07/2006 (Rv. 591824 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
La domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio è inammissibile perché si risolve in una domanda di accertamento di un mero fatto e non di un diritto. Tuttavia, una volta che la sentenza inammissibile sia stata in concreto emessa, la parte nei cui confronti tale statuizione sia pronunciata ha non solo un interesse qualificato dall'interesse generale a ristabilire l'ortodossia dell'ordinamento processuale, ma anche un interesse personale acchè sia affermato che il giudice non poteva emettere nei suoi riguardi una sentenza contenente una statuizione che comunque la riguarda, quale ne sia il contenuto immediatamente lesivo (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la natura professionale dell'infortunio occorso al lavoratore il quale, appellando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di rendita, aveva chiesto semplicemente l'accertamento "de quo").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)