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Sez. L, Sentenza n. 10039 del 10/07/2002 (Rv. 555649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Domanda di mero accertamento del nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita (come, ad esempio, l'esistenza del rapporto assicurativo con un determinato soggetto, bensì uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 2907, Legge 30/06/1965 num. 1165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)