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Sez. 1, Sentenza n. 16145 del 26/06/2013 (Rv. 626867 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE | Impresa commerciale iscritta nel relativo registro come a carattere individuale - Esercizio dell'impresa tramite società di fatto - Cessazione dell'attività - Art. 10 legge fall. - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626867-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE

Qualora per l'esercizio di un'impresa commerciale. iscritta nel relativo registro come a carattere individuale, sia stata costituita una società di fatto, per sua natura priva di riscontri formali, la cessazione di tale impresa deve ritenersi opponibile ai terzi creditori, con conseguente inizio della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall., dalla data di cancellazione dal registro della impresa individuale, ove non si dimostri che il vincolo sociale si sia sciolto in data anteriore e che tale circostanza sia stata portata a conoscenza dei terzi creditori con mezzi idonei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)