Sez. 1, Sentenza n. 18618 del 28/08/2006 (Rv. 591791 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Art. 10 l. fall. - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies a quo" - Cessazione dell'attività d'impresa - Società non iscritte nel registro delle imprese - Applicabilità - Riferimento alla conoscenza da parte dei terzi - Fattispecie in tema di fallimento di società di fatto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
In tema di fallimento, il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di fatto per intervenuta scadenza del termine di cui all'art. 10 cit., facendolo decorrere dalla data dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda, da essa ritenuto idoneo a rendere manifesta la cessazione dell'attività).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)