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Sez. 1, Sentenza n. 13140 del 28/12/1995 (Rv. 495223 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Soppressione di ente ospedaliero - Attribuzione dei beni dell'ente al Comune del luogo in cui l'ente ospedaliero - Rapporto di affitto instaurato prima della sua soppressione - Successione nel rapporto del comune - Ubicazione del fondo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495223-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

Con riguardo ad un rapporto di affitto di un fondo rustico instaurato prima della soppressione di un ente ospedaliero, la successione nel rapporto si verifica a favore del comune che ha sostituito l'ente stesso, a nulla rilevando l'ubicazione del fondo, giacché il legislatore, con la locuzione "competente per territorio" (art. 66 comma 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) , ha individuato il successore dell'ente nel comune del luogo ove aveva sede l'ente soppresso.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)