Sez. 1, Sentenza n. 13140 del 28/12/1995 (Rv. 495223 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Soppressione di ente ospedaliero - Attribuzione dei beni dell'ente al Comune del luogo in cui l'ente ospedaliero - Rapporto di affitto instaurato prima della sua soppressione - Successione nel rapporto del comune - Ubicazione del fondo - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
Con riguardo ad un rapporto di affitto di un fondo rustico instaurato prima della soppressione di un ente ospedaliero, la successione nel rapporto si verifica a favore del comune che ha sostituito l'ente stesso, a nulla rilevando l'ubicazione del fondo, giacché il legislatore, con la locuzione "competente per territorio" (art. 66 comma 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) , ha individuato il successore dell'ente nel comune del luogo ove aveva sede l'ente soppresso.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)